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Novità - Diritto penale
La presente sezione viene interamente curata dall'Avv. Edoardo Polerà, avvocato penalista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dal 1988, con una lunga e consolidata esperienza anche come Vice Procuratore Onorario in forza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Nella sua carriera, come VPO e come Avvocato, l'Avv. Edoardo Polerà si è occupato di importanti casi di cronaca. L'apporto professionale allo Studio Legale Garatti del Collega Polerà assicura, dunque, una qualificata tutela penalistica del Cliente. Avv. Cinzia A. Garatti
Inoltre, è fondamentale effettuare un bilanciamento fra il diritto dell’onerato ad un sostentamento dignitoso con quello dei figli / coniuge a ricevere il mantenimento disposto in giudizio. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con sentenza n. 32576 del 2022 ha infatti affermato un principio di diritto alquanto innovativo nell'ambito del diritto di famiglia ossia che occorre sempre effettuare questo bilanciamento tra i diritti oggetto di contesa (nel caso specifico tra quello del padre di fronteggiare le proprie spese necessarie e quelle dei suoi figli di ricevere il mantenimento) prima di comminare la condanna per il reato previsto dall’art. 570 bis c.p.. Proprio perché la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli e/o del coniuge non necessariamente ed automaticamente integra gli estremi del reato, è molto importante valorizzare ogni dettaglio della fattispecie e saper costruire e sottoporre al Giudicante tutti gli elementi che possano dimostrare una situazione di impossibilità oggettiva anche in raffronto al diritto dell’onerato ad un’esistenza dignitosa. Al contrario, hai commesso il reato e Vi sono elementi a Tuo carico granitici ed evidenti ? In tal caso, non conviene optare per il dibattimento ma ricorrere ai riti alternativi per poter accedere a tutti i benefici e gli sconti di pena in modo tale da evitare il carcere e che la condanna figuri sul Tuo certificato penale. La giusta diagnosi della situazione fattuale e processuale è fondamentale per individuare una corretta strategia difensiva. (Busto Arsizio, 12.03.2025) Avv. Edoardo Polerà >
Corte
cost.,
08/04/2014, n. 80
Il Giudice penale ha infatti assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché non era stato preavvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore nell'espletamento del c.d. alcool test. O, meglio, l'avvertimento in parola, nel caso di specie, era stato reso dagli agenti, ma solo al termine della prova etilometrica, i cui risultati venivano poi utilizzati contro il conducente dalla Pubblica Accusa in Tribunale. Il Tribunale con la sentenza in questione, ha sancito che il c.d. alcool test è da considerarsi un accertamento tecnico irripetibile, stante l'alterabilità, la modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto di analisi e, pertanto, il conducente doveva essere messo nella condizione di potersi far assistere da un legale di fiducia. Poiché, come detto, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia veniva reso solo al termine dell'accertamento, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili i risultati dell'etilometro, con conseguente assoluzione dell'imputato. (Busto Arsizio, 15.09.2013) Avv. Edoardo Polerà
La possibilita' e' prevista dall'art. 218 del Codice della Strada. In sostanza, in base a tale disposizione normativa, se vi e' stata ritirata la patente perche' positivi all'alcool test, avete cinque giorni di tempo per richiedere alla Prefettura competente il rilascio del citato permesso di guida orario. L'istanza puo' essere presentata solo se il risultato dell'etilometro ha fornito un valore compreso fra 0,5 e 0,8 (e, dunque, il beneficio puo' essere concesso solo nelle ipotesi rientranti nella prima delle tre fasce di concentrazione alcoolica) ed a condizione che dalla commessa violazione non sia derivato un incidente. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione finalizzata a motivare la necessita' di disporre di un mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro (ad esempio, perche' nelle fasce orarie di necessita' non esiste una rete di trasporti locali, oppure tale rete di trasporti risulta eccessivamente gravosa). La domanda dovra' indicare, inoltre, i giorni e le ore in cui si ha necessita' di fruire del permesso di guida, con l'avvertenza che il permesso potra' essere concesso per un massimo di tre ore al giorno. Il Prefetto, valutate tutte le circostanze del caso (gravitA' della condotta, pericolo di reiterazione della violazione) ed esaminata la domanda e la documentazione allegata, potra' rilasciare il permesso di guida orario (la concessione del beneficio, pertanto, rimane comunque un atto discrezionale della pubblica amministrazione). Per tale ragione e' molto importante motivare e documentare adeguatamente la domanda. Qualora la richiesta sia accolta, il periodo di sospensione subira' un prolungamento pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. In sostanza, il periodo di sospensione verra' prolungato di un giorno ogni dodici ore di permesso fruito. (Busto Arsizio, 05.02.2014) Avv. Cinzia A. Garatti |
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21052 BUSTO ARSIZIO (VA) â P.zza Volontari della Libertà n. 7 |