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Novità - Diritto penale
La presente sezione viene interamente curata dall'Avv. Edoardo Polerà, avvocato penalista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dal 1988, con una lunga e consolidata esperienza anche come Vice Procuratore Onorario in forza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Nella sua carriera, come VPO e come Avvocato, l'Avv. Edoardo Polerà si è occupato di importanti casi di cronaca. L'apporto professionale allo Studio Legale Garatti del Collega Polerà assicura, dunque, una qualificata tutela penalistica del Cliente. Avv. Cinzia A. Garatti
Si segnala un'interessante sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 15.05.2013 in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada). Il Giudice penale ha infatti assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché non era stato preavvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore nell'espletamento del c.d. alcool test. O, meglio, l'avvertimento in parola, nel caso di specie, era stato reso dagli agenti, ma solo al termine della prova etilometrica, i cui risultati venivano poi utilizzati contro il conducente dalla Pubblica Accusa in Tribunale. Il Tribunale con la sentenza in questione, ha sancito che il c.d. alcool test è da considerarsi un accertamento tecnico irripetibile, stante l'alterabilità, la modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto di analisi e, pertanto, il conducente doveva essere messo nella condizione di potersi far assistere da un legale di fiducia. Poiché, come detto, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia veniva reso solo al termine dell'accertamento, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili i risultati dell'etilometro, con conseguente assoluzione dell'imputato. (Busto Arsizio, 15.09.2013) Avv. Edoardo Polerà Intervengo in questa rubrica penalistica curata dal Collega Polerà, in tema di guida in stato di ebbrezza, per un "appunto" civilistico, ossia per segnalare al lettore la possibilita' (che mi risulta essere sconosciuta ai piu') di ottenere un permesso di guida orario, da fruire proprio durante il periodo di sospensione della patente, per potersi recare sul posto di lavoro, quando non esistono utili alternative. La possibilita' e' prevista dall'art. 218 del Codice della Strada. In sostanza, in base a tale disposizione normativa, se vi e' stata ritirata la patente perche' positivi all'alcool test, avete cinque giorni di tempo per richiedere alla Prefettura competente il rilascio del citato permesso di guida orario. L'istanza puo' essere presentata solo se il risultato dell'etilometro ha fornito un valore compreso fra 0,5 e 0,8 (e, dunque, il beneficio puo' essere concesso solo nelle ipotesi rientranti nella prima delle tre fasce di concentrazione alcoolica) ed a condizione che dalla commessa violazione non sia derivato un incidente. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione finalizzata a motivare la necessita' di disporre di un mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro (ad esempio, perche' nelle fasce orarie di necessita' non esiste una rete di trasporti locali, oppure tale rete di trasporti risulta eccessivamente gravosa). La domanda dovra' indicare, inoltre, i giorni e le ore in cui si ha necessita' di fruire del permesso di guida, con l'avvertenza che il permesso potra' essere concesso per un massimo di tre ore al giorno. Il Prefetto, valutate tutte le circostanze del caso (gravitA' della condotta, pericolo di reiterazione della violazione) ed esaminata la domanda e la documentazione allegata, potra' rilasciare il permesso di guida orario (la concessione del beneficio, pertanto, rimane comunque un atto discrezionale della pubblica amministrazione). Per tale ragione e' molto importante motivare e documentare adeguatamente la domanda. Qualora la richiesta sia accolta, il periodo di sospensione subira' un prolungamento pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. In sostanza, il periodo di sospensione verra' prolungato di un giorno ogni dodici ore di permesso fruito. (Busto Arsizio, 05.02.2014) Avv. Cinzia A. Garatti
Corte
cost.,
08/04/2014, n. 80
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21052 BUSTO ARSIZIO (VA) â P.zza Volontari della Libertà n. 7 |